La
Dirigenza Scolastica: funzioni e responsabilità
Giacomo
D’Alterio
La riforma dell’organizzazione
amministrativa voluta dalla
Legge Delega n. 421/1992 è nata con l’intento di
migliorare l’efficienza della Pubblica Amministrazione, al
fine di adeguare l’attività amministrativa
pubblica agli standard qualitativi e quantitativi europei e di
contenere la spesa pubblica con l’obiettivo primario di
ridurre gli sprechi e i costi nel settore pubblico. Quindi la riforma
sulla dirigenza scolastica ha indubbiamente puntato alla creazione di
manager pubblici destinatari di ampi poteri di gestione, ma sicuramente
con maggiori responsabilità nella realizzazione degli
obiettivi e dei risultati delle strutture amministrative alle quali
sono stati preposti. Infa

tti,
l’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 29/1993 afferma, che
spetta ai dirigenti scolastici la gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno,
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse
umane e strumentali e di controllo e quindi attribuisce
conseguentemente alla dirigenza la responsabilità relativa
al conseguimento dei risultati ed all’efficienza ed efficacia
della gestione, che le viene affidata.Di conseguenza,
l’attività dei dirigenti è soggetta ad
un controllo di gestione sui risultati raggiunti in relazione agli
obiettivi assegnati. Il Decreto Legislativo 6 marzo 1998 n. 59,
disciplina la qualifica dirigenziale dei capi d’istituto
delle istituzioni scolastiche autonome, i quali sono preposti alla
dirigenza delle istituzioni scolastiche ed educative alle quali
è stata attribuita autonomia ai sensi
dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59.
I
dirigenti scolastici sono valutati in ordine ai risultati, tenendo
conto della specificità delle funzioni e sulla base delle
verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito
dall’Ufficio Scolastico Regionale presieduto da un dirigente
e
composto da esperti anche non appartenenti
all’Amministrazione Scolastica. Il dirigente
scolastico
assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica,
quindi
ne ha la rappresentanza legale, ed è responsabile della
gestione
delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio
offerto all’utenza. Nel rispetto delle competenze degli
organi
collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri
di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane,
in particolare il dirigente organizza l’attività
scolastica secondo criteri di efficienza ed efficacia formativa ed
è anche titolare delle relazioni sindacali. Nello
svolgimento
delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, il dirigente
può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali
possono
essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal
direttore
dei servizi generali ed amministrativi, che sovrintende con autonomia
operativa, nell’ambito delle direttive di massima impartite e
degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi e generali
dell’istituzione scolastica, coordinando il relativo
personale
A.T.A. posto alle sue dirette dipendenze. L’organizzazione
della
scuola dell’autonomia comporta di conseguenza che le due
figure
monocratiche il dirigente e il direttore diventino un costante punto di
riferimento per l’intera comunità scolastica
attraverso le
proprie competenze e la propria autorevolezza.
La Legge n. 59 del 1997, la cosiddetta legge Bassanini precisamente
all’articolo 21, conferisce alle istituzioni scolastiche,
autonomia dal punto di vista organizzativo, didattico, amministrativo e
finanziario. L’autonomia deriva in prima istanza dal
conferimento alle scuole di personalità giuridica, che
consente loro in quanto tali di diventare titolari di rapporti
giuridici. Per meglio comprendere la parola autonomia, sarebbe
opportuno capirla nelle sue varie sfumature:
A)
autonomia organizzativa è la
capacità delle singole istituzioni scolastiche autonome di
realizzare la flessibilità, la diversificazione,
l’efficienza e l’efficacia del servizio scolastico,
l’integrazione e il miglior utilizzo delle risorse umane e
finanziarie e delle strutture, l’introduzione di tecnologie
innovative e il coordinamento con il contesto territoriale di
riferimento;
B)
autonomia didattica è la
capacità di perseguire gli obiettivi generali e particolari
del sistema nazionale d’istruzione nel rispetto della
libertà d’insegnamento, della libertà
di scelta educativa da parte dell’utenza – famiglie
e del diritto di apprendere da parte degli studenti. In
quest’ottica strategica, la legge obbliga le scuole di
adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della
produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi
previsti dal Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.);
C)
autonomia
amministrativa deriva dal decentramento amministrativo
avvenuto all’interno dell’organizzazione degli
Uffici Scolastici Regionali e dei Centri dei Servizi Amministrativi,
che hanno competenza a livello provinciale;
D)
autonomia finanziaria, le risorse
finanziarie ed economiche di ciascun’istituzione scolastica
per il funzionamento amministrativo e didattico sono utilizzate senza
vincolo alcuno di destinazione, sennonché quello previsto
per l’utilizzazione per lo svolgimento delle
attività istituzionali di istruzione, formazione e
orientamento a seconda dell’ordine e del grado
dell’istituzione scolastica
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